Condomini: prevenzione incendi ed obbligo di esposizione del foglio informativo

Abbiamo già trattato su queste colonne del decreto 25.1.’19 del Ministero dell’interno recante modifiche ed integrazioni al d.m. n. 246 del 16.5.’87, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

Per gli edifici di nuova realizzazione le nuove norme tecniche sono già operative. Per gli edifici esistenti alla data del 6.5.’19 è previsto, invece, che l’adeguamento dovesse essere fatto entro il 6.5 scorso. Fanno eccezione le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza: in tal caso la data entro cui provvedere è il 6.5.’21.

Ciò posto, ritorniamo ora sull’argomento per evidenziare che – per gli edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendi uguale o superiore a 12 metri – tra gli adempimenti da porre in essere entro il 6 maggio scorso vi era (e vi è, sia pure fuori termine), in particolare, l’obbligo di esporre “un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio”.

Se si tratta di edifici superiori ai 24 metri l’obbligo in questione si concreta nell’“esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio” (istruzioni da redigersi “in lingua italiana” ma che “eventualmente, su esplicita richiesta dell’assemblea dei condòmini o qualora l’amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l’utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente”). Per completezza precisiamo che per “altezza antincendi” negli edifici civili è da intendersi l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile o agibile (escluse quelle dei vani tecnici) al livello del piano esterno più basso. Inoltre, che l’inadempimento non è espressamente sanzionato ma laddove si tratti, ad esempio, di edifici soggetti al Cpi (cioè al certificato di prevenzione incendi; certificato che è richiesto, fra l’altro, per edifici ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 metri), l’avvenuto adeguamento alla previsione in questione è condizione per il rinnovo di tale certificato.

Corrado Sforza Fogliani – Presidente Centro studi Confedilizia

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