Confedilizia: “22 ottobre nuova data di accensione dei riscaldamenti a Piacenza”

A Piacenza – come in tutti i Comuni della zona climatica “E” – la data di accensione degli impianti di riscaldamento slitta dal 15 ottobre, normalmente previsto dalla legge, al prossimo 22 ottobre e l’orario di accensione consentito è ridotto da 14 a 13 ore giornaliere.

            Infatti il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale del Ministero della transizione ecologica, a causa della contingente crisi energetica e in vista di una necessaria riduzione dei consumi di gas, ha previsto, come “misura amministrativa di contenimento del riscaldamento”, che anche per i privati (condominii, case singole, uffici, fabbriche, ecc.) siano introdotti dei limiti di temperatura negli ambienti, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento. Il tutto in funzione delle fasce climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano. Al proposito, si ricorda che il territorio nazionale è stato suddiviso in sei zone climatiche (Piacenza – come detto – è compresa nella zona “E”), con indicazione nella tabella A allegata al D.P.R. n. 412/’93 (non abrogata dal D.P.R. n. 74/’13) della zona alla quale appartiene ogni singolo Comune. I Comuni non inseriti nella tabella anzidetta o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni sono disciplinati da apposito provvedimento del Sindaco.

            La misura eccezionale prevista dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas – per la quale, secondo il Ministero, non sarà possibile “avere un sistema di controllo puntuale del comportamento da parte dell’utenza diffusa” – è contenuta in un apposito decreto di modifica della vigente regolamentazione della temperatura e dell’orario di accensione invernale.

            In particolare, tale decreto ministeriale dispone che:

1) i valori indicati all’art. 3, comma 1, d.p.r. n.74/2013 sono ridotti di 1°C: a) 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; b) 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

2) i limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4, d.p.r. n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.

Sono state fatte salve le “utenze sensibili” cui al d.p.r. n. 74/2013 (quali, per esempio, ospedali, case di ricovero).

Per maggiori informazioni (anche per conoscere le date di accensione previste per ogni singolo Comune) rivolgersi presso la sede dell’Associazione Proprietari Casa–Confedilizia in Via del Tempio 27-29 (Piazza della Prefettura) a Piacenza. Uffici aperti tutti i giorni dalle 9 alle 12; lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16 alle 18 (telefono 0523.327273); e-mail: [email protected]; sito internet: www.confediliziapiacenza.it.

 

Publicità

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il commento
Inserisci il tuo nome