L’ordinanza di Bonaccini pone rimedio alla dimenticanza del Dpcm Conte e vieta la riapertura dopo la chiusura

Bar, ristoranti e asporto: l'ordinanza della Regione recepisce l'ultimo DPCM del Governo ed impedisce l'eventuale ripresa delle attività dopo la mezzanotte o dopo le 21 in assenza di consumo al tavolo

Nonostante i giorni impiegati a prepararlo, il Governo nel suo Dpcm, si era dimenticato di un piccolo particolare. Aveva infatti stabilito l’obbligo di chiusura dei locali alle 24 ma non aveva previsto il divieto di riaprirli subito dopo. Così è capitato che lungo lo Stivale alcuni gestori, normalmente aperti H24, abbiano chiuso a mezzanotte salvo riaprire a mezzanotte e qualche minuto. Tutto perfettamente legale. Ancora una volta lascia a bocca aperta il modo grossolano con cui vengono predisposti questi decreti, sebbene riguardino temi delicati quali la prevenzione del Covid.
A porre una toppa all’errore di Conte & Co. arriva l’ordinanza firmata dal presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, e quelle di ristorazione, consentite solo dalle 6 del mattino alla mezzanotte con consumo al tavolo. E dalle 6 del mattino fino alle 21 in assenza di consumo al tavolo.

Inoltre, la consumazione sul posto o nelle adiacenze il punto vendita di alimenti e bevande da asporto vietata dopo le 21 e fino alle 6 del giorno seguente (mentre la vendita può avvenire senza limiti di orari).

E’ quanto precisa una ordinanza firmata dal presidente della Regione, che recepisce quanto stabilito dal DPCM del Governo 13 ottobre, Decreto nazionale che impone la chiusura delle suddette attività alla mezzanotte o alle 21, e lo stop al consumo sul posto di alimenti e bevande da asporto, non impendendo però sulla carta la ripresa delle medesime attività nei minuti o nelle ore successive. L’ordinanza regionale esclude invece questa possibilità.

Il provvedimento è valido in Emilia-Romagna da oggi 17 ottobre e fino al 13 novembre (data fino alla quale rimarrà in vigore il DPCM). Le misure in esso previste non si applicano agli esercizi situati lungo le autostrade, negli interporti e nelle aerostazioni.

Il testo dell’ordinanza

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