Pena ridotta all’aggressore del carabiniere. 50 mila euro di risarcimento al Comune

Pena ridotta e risarcimento confermato di 50mila euro, a favore del Comune di Piacenza, per i danni arrecati. E’ questa la decisione della Corte d’Appello di Bologna nel processo di secondo grado a carico di Moustafa Elshennawi, per gli scontri con le forze dell’ordine verificatisi il 10 febbraio 2018, durante la manifestazione di protesta contro l’apertura della sede cittadina di Casa Pound. Alcuni manifestanti picchiarono selvaggiamente il brigadiere capo dell’Arma, Luca Belvedere, ed Elshennawi, appartenente al sindacato Si Cobas, lo colpì più volte con lo scudo d’ordinanza. La pena dell’egiziano è stata ridotta a 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione. Per gli stessi fatti erano stati condannati anche due italiani: quattro anni e due mesi di pena per il 29enne torinese Giorgio Battagliola e tre anni e sei mesi per il 22enne modenese Lorenzo Canti.

L’udienza si è svolta il 14 febbraio scorso. Il Gip del Tribunale di Piacenza aveva condannato Elshennawi alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione, nonché a risarcire i danni arrecati al Comune di Piacenza, costituitosi parte civile nel processo. All’Amministrazione comunale era stata riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza degli scontri, rappresentato dalla sofferenza e dal turbamento provocati alla collettività, in pregiudizio a tutte le iniziative dell’Ente volte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. Il danno era stato liquidato in euro 50.000.

La Corte d’Appello di Bologna ha ora ridotto la pena inflitta all’egiziano a 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, ma ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Restano pertanto confermati i principi in base ai quali deve essere riconosciuto l’Ente locale parte civile in un processo che vede leso il bene pubblico sicurezza e ordine pubblico. Per la giurisprudenza antecedente la persona offesa da tali reati era semmai lo Stato.

Si consolida così quanto affermato dal giudice di primo grado, ossia che il Comune di Piacenza “ha comprovato di perseguire tra i propri scopi, sanciti nello Statuto comunale, la libertà e i diritti costituzionali delle persone del suo territorio e, in particolare, di essere impegnato, con iniziative che hanno trovato capillare attuazione in costanti interventi, in iniziative volte a diminuire il senso di insicurezza dei cittadini e, dall’altro ridurre i fenomeni di degrado sociale e di contrastare episodi di violenza avuto riguardo alla percezione di strade e piazze della città funestate da episodi di guerriglia urbana, valutazione – questa – che è destinata ad essere assorbita dall’effettiva liquidazione effettuata in questa sede. E’ quindi confermato quanto la pronuncia di primo grado. In una siffatta prospettiva, va riconosciuto all’Amministrazione comunale il potere e la legittimazione ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni cagionatigli da siffatti eventi qui precisandosi che sono risarcibili non solo gli eventuali danni patrimoniali, ma anche quelli non patrimoniali rappresentati, oltre che da sofferenze fisiche o psichiche logicamente non rapportabili alle persone giuridiche, anche da turbamenti morali della collettività pregiudizievoli all’attività dell’Ente comunale”.

Si tratta di un indiscutibile riconoscimento agli sforzi che un Comune compie sulla sicurezza e vivibilità della città, anche alla luce delle competenze attribuite dal legislatore ai sindaci in materia, in un rapporto di collaborazione con il governo nazionale, rispetto a priorità, scelte, strategie e strumenti di intervento.

 

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