Reclutamento insegnanti STEM A028: quando concorso fa rima con ricorso

A distanza di sette mesi dalla prova scritta finalmente l’USR dell’Emilia-Romagna ha convocato i candidati per l’orale con modalità organizzative che però suscitano parecchie perplessità, aprendo la strada ad impugnazioni. Intanto i sindacati latitano

Era iniziato male, con enorme ritardo sul previsto ed ora il concorso per reclutare professori denominato STEM rischia di finire ancora peggio, in particolare per la classe di concorso A028 dell’Emilia-Romagna, quella relativa agli insegnanti di matematica delle scuole medie.

Gli scritti si erano svolti ad inizio luglio 2021. Trattandosi di una prova “multiple choices computer based” al termine di ogni giornata di esame si sapeva chi era stato ammesso alla fase successiva e dunque si immaginava che gli orali sarebbero iniziati a distanza di pochi giorni.

Gran parte delle Direzioni Scolastiche Regionali del Miur hanno effettivamente convocato i candidati a stretto giro, riuscendo a terminare gli orali entro l’estate, in tempo per l’immissione in ruolo dei vincitori.

L’Emilia Romagna è invece stata una delle regioni meno efficienti e la convocazione per l’orale della classe A028 è arrivata…, pensate un po’, solo ieri, il 31 gennaio 2022, a distanza di sette mesi dallo scritto.

Visto che una fetta consistente dei candidati è costituita da insegnanti precari il dover sostenere l’esame in pieno anno scolastico è già di per sé un enorme motivo di disparità rispetto a chi ha svolto le prove orali durante le vacanze estive (e potrebbe entrare fra gli elementi di un ricorso). Ad abundantiam, visti i calendari degli orali, i professori a tempo determinato, saranno costretti a prendere tre giorni di permessi non retribuiti.

Ma c’è di più, molto di più.

Per la classe A028 l’orale prevede una doppia prova come ben specificato dal D.D. 826 del 11.06.2021 all’articolo 4 comma «Nei casi di cui al comma 8, dell’art. 8 del decreto dipartimentale n.499 del 21 aprile 2020, la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi del comma 7 dell’articolo citato. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica   delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100».
Purtroppo l’italico vizio di rimandare da una norma all’altra non aiuta a semplificare ed a fare chiarezza. Ed infatti il sopracitato comma 8 dell’articolo 8 a sua volta rinvia all’allegato A del decreto ministeriale del 20 aprile 2020, n. 201 che individua le classi di concorso per le quali è prevista una prova pratica, fra cui, appunto la A028 «La prova pratica consiste in un’esperienza di laboratorio afferente all’area delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali, con riferimento ai contenuti previsti nel programma concorsuale. Il risultato deve essere descritto e commentato in un’apposita relazione scritta».

Nel successivo articolo 6 comma 2 il D.D. 826 recita «I temi delle prove orali sono predisposti da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all’Allegato A del decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201.  Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, ventiquattro ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi».

Riassumendo, all’articolo 4 comma 2 si fa riferimento ad una prova pratica (100 punti) ed un colloquio (100 punti) che insieme vanno a comporre – per la classe di concorso A028 – la prova orale. Quando nell’articolo 6 comma 2 si parla di temi delle prove e di estrazione delle tracce non si fa riferimento al solo colloquio ma si parla 1) di prova e 2) di prove orali che, come abbiamo appena visto, secondo l’articolo 6 comma 2, sono composte da 1) colloquio e 2) prova pratica. Da questa considerazione nasce una conseguenza ben precisa: il fatto che la frase «il candidato estrae la traccia, su cui  svolgere  la prova, ventiquattro ore prima dell’orario programmato per la  propria prova» si debba inequivocabilmente riferire sia al colloquio sia alla prova pratica.

Questa è infatti la soluzione adottata in Abruzzo, Liguria, Sicilia, Veneto dove sia la traccia del colloquio sia quella della prova pratica sono state estratte 24 ore prima, lasciando il tempo ai candidati per predisporre entrambe.

Tutte le altre regioni, compresa ora l’Emilia-Romagna, hanno invece sposato un’interpretazione diversa e restrittiva (basata su quale norma?) secondo cui ad essere estratto 24 ore prima è esclusivamente l’argomento del colloquio, mentre la prova pratica viene estratta sul momento.

Con questa modalità, contrariamente a quanto preveda ogni “good laboratory practice”, i candidati anziché preparare l’esperimento, documentandosi nel migliore dei modi, dovranno andare a braccio e “recitare senza copione”. Il tutto lasciando passare il messaggio che i professori, a scuola, le lezioni ed i laboratori non li preparano ma li improvvisano!!!

Nel nostro ordinamento giuridico nazionale vi è un fondamentale tassello, tanto più valido in tema di concorsi, il “principio della parità di trattamento”, cioè l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta. La mancata estrazione dell’argomento della prova pratica 24 ore prima in alcune regioni (oltre a sconfessare quanto esplicitamente previsto nel D.D. 826 del 11.06.2021) parrebbe costituire una violazione di questo principio.

Questi due pesi e due misure imposti in base alla regione di residenza potranno aprire la strada a decine di ricorsi con solidi fondamenti.

Il tutto senza che, in questi mesi i sindacati (pur chiamati in causa da molti candidati) abbiano alzato gli scudi a difesa dei diritti di tanti insegnati precari (e di tanti iscritti) che con questo concorso speravano di conquistare l’agognata cattedra. Salvo rare eccezioni da loro è giunto solo un “fragoroso” o forse meglio clamoroso silenzio.

Un gruppo di candidati dell’Emilia-Romagna, lo scorso 11 novembre, aveva inviato all’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna una lettera (sottoscritta da 139 persone, circa il 30% degli ammessi all’orale) in cui si chiedeva appunto di estrarre con 24 ore di anticipo anche la prova pratica, come in altre regioni, ricordando che «nessun professore, anche di ruolo, ha mai improvvisato un esperimento o esperienza di laboratorio senza prepararla e organizzarla per tempo».

La missiva con ogni evidenza non è stata presa in alcuna considerazione.

I burocrati scolastici emiliano romagnoli hanno però deciso di spingersi ancora più in là e di adottare un sistema tanto unico quanto ulteriormente discutibile.

Nell’avviso pubblicato ieri sul sito dell’USR viene infatti scritto «La commissione ha reso noto che, il giorno della prova pratica, i candidati saranno tenuti ad effettuare il sorteggio dell’aula, tra le 6 individuate, ove effettueranno la prova prevista per quell’aula».

Quindi, a differenza di quanto avvenuto in tutto il resto del paese, i candidati non effettueranno l’estrazione di una traccia (fra centinaia possibili) su cui svolgere il “laboratorio” bensì estrarranno l’aula a cui sarà stata precedentemente abbinata una traccia su sei decise dalla commissione (con quale criterio?). Un sistema che forse è mal spiegato dalla nota dell’ufficio scolastico regionale ma che così come si legge non sembrerebbe dare ai candidati un livello di garanzia minimale e paritario con i colleghi del resto d’Italia.

Anche perché sempre secondo il già citato articolo 6 comma 2 del D.D. 826 la prova orale (colloquio + prova pratica secondo l’articolo 4 comma 8) le commissioni devono predisporre i temi delle prove orali «in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova». Considerando che i candidati ammessi alla prova pratica in E.R. sono oltre 450 …. il totale delle tracce fra cui estrarre la propria dovrebbe essere di almeno 1.350 tracce. Così come previsto invece le tracce della prova pratica diventano 6 (una ad aula) per ognuna delle 8 giornate di prove pratiche previste. Il che, stando alle sacre tabelline, dà come risultato 48 tracce, davvero poche per mettersi al riparo da ogni ragionevole contestazione!

Ultima nota. La cosiddetta prova pratica per scarsità di tempo a disposizione, numero di candidati, mancanza di strutture e strumenti non è di fatto una prova pratica ma diventa una simulazione di prova pratica (su carta) contrariamente a quanto previsto sempre dall’allegato A del decreto ministeriale del 20 aprile 2020, n. 201 «La prova pratica consiste in un’esperienza di laboratorio afferente all’area delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali, con riferimento ai contenuti previsti nel programma concorsuale. Il risultato deve essere descritto e commentato in un’apposita relazione scritta»

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