Gli agenti immobiliari non possono operare come amministratori condominiali

Pubblichiamo un contributo di Corrado Sforza Fogliani, Presidente Centro studi Confedilizia sul tema degli amministratori condominiali e agenti immobiliari

Il Ministero dello sviluppo economico ha espresso ultimamente l’avviso che – anche dopo le recenti modifiche al regime delle incompatibilità di cui all’art. 5. l. n. 39/’89 ad opera della legge europea 2018 – gli agenti di affari in mediazione non possano svolgere in via professionale l’attività di amministratore di condominio.

In particolare, nella nota in questione, il Ministero ricorda preliminarmente che le suddette incompatibilità “sono ora limitate alle sole, seguenti ipotesi: a) attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione; b) attività svolta in qualità di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di ente pubblico o privato, o di istituto bancario, finanziario o assicurativo; c) esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione; d) situazioni di conflitto di interessi”. Ciò posto, il Ministero prosegue precisando che deve ritenersi permanere l’incompatibilità tra l’attività di agente di affari in mediazione e quella di amministratore condominiale: “sia ove quest’ultima venga intesa come professione intellettuale afferente al medesimo settore merceologico per cui viene esercitata la mediazione (rientrando, quindi, l’incompatibilità nell’ipotesi della sopracitata lettera c), sia ove venga considerato l’aspetto imprenditoriale di rappresentanza di beni afferenti al medesimo settore merceologico (rientrando, quindi, nell’ipotesi di incompatibilità della lettera a)”. Sussiste altresì – secondo il Ministero – un “evidente conflitto di interesse per il mediatore immobiliare” che, contemporaneamente, cura “per il proprio cliente la vendita/acquisto di un immobile, lo amministra e lo gestisce per conto del condominio (lettera d)”.

Quanto disposto è, palesemente, una delle conseguenze – sempre più evidenti – della regolamentazione quale autonoma professione dell’attività di amministrazione degli immobili operata dalla legge di riforma dell’istituto condominiale nel 2013, con conseguenti obblighi di formazione sia iniziale che periodica. Obblighi che – chi più chi meno – accomunano ormai tutte le professioni.

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